| Formazione dei lavoratori |
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D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) - art. 45. Decreto Ministeriale (Ministero della salute) n° 388 del 15/07/2003. Secondo l’art. 45 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda, deve prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Gruppo A: aziende con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti nucleari e comunque aziende con oltre cinque lavoratori; Gruppo B: aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A; Gruppo C: aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A; Gli addetti al pronto soccorso sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.
A CHI E' RIVOLTO Il corso di formazione (come obbligo di legge) è rivolto a tutte quelle imprese (in qualunque settore esse operano e con qualunque forma giuridica) che hanno più di due dipendenti. In questo caso il datore di lavoro deve nominare il responsabile dei lavoratori al primo soccorso
OBIETTIVO DEL CORSO Il corso intende fornire ai partecipanti la formazione adeguata in base alle prescrizioni della normativa vigente.
DURATA DEL CORSO Per le aziende del gruppo A, l’addetto/responsabile dovrà svolgere un corso, con cadenza triennale, di 16 ore.
ATTESTAZIONE Al termine del corso e dopo una breve verifica dell’apprendimento, il medico formatore rilascerà l’attestato di frequenza.
PERCORSO FORMATIVO Il Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003 fissa gli obiettivi minimi della formazione dei lavoratori designati al primo soccorso e li divide per i 3 gruppi (divisi a loro volta per moduli: A,B e C). Modulo A Modulo B Modulo C
SCARICA IL PROGRAMMA DEL CORSOAziende appartenenti al gruppo A Aziende appartenenti al gruppo B e C
CONTENUTO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO E PACCHETTO DI MEDICAZIONE |


